Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
A seguito della richiesta di costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese entro 30 giorni al massimo dalla redazione del processo verbale.
Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica
Una volta completate le verifiche (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l'ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti), le parti si presentano all’ufficiale dello stato civile per la costituzione dell’unione civile.
Costituzione dell'unione civile
Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile e contestualmente possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, inoltre hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
È competente a celebrare l’unione civile il sindaco, o l'ufficiale di stato civile delegato o altre persone delegate dal sindaco secondo quanto previsto dall' art-1 comma 3 DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017.
Scioglimento dell'unione
- per morte di una delle parti;
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per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della: negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;