E' un diritto sancito dalla legge, concesso al momento del parto ad entrambi i genitori, o ad uno di essi con la facoltà di non riconoscere i figli naturali (cioè nati fuori del matrimonio).
Il neonato che non viene riconosciuto da nessuno dei genitori potrà essere adottato.
Diverso è il caso in cui uno o entrambi i genitori non possono riconoscere il figlio in quanto entrambi minori di anni 16.
In tal caso la procedura di adottabilità è rinviata d'ufficio fino al compimento del 16 anno di età del genitore naturale, purché si siano verificate situazioni d'inserimento adatte al minore.