La Sentenza della Corte Costituzionale 08/11/2016, n. 286 ha infatti dichiarato l'illegittimità delle norme dello stato civile e del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, "Codice civile" nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno al momento della nascita.
I genitori che intendono dare il doppio cognome, paterno e materno, al figlio appena nato dovranno dichiarare la volontà di attribuzione presentando apposita domanda.
Richiesta:
Per presentare l’istanza compilare il modulo allegato e presentarlo con allegata la copia del documento di identità in corso di validità all’Ufficio dello Stato civile al momento della dichiarazione della nascita.