Convivenze di fatto

Servizio attivo

A chi è rivolto

CONVIVENZE DI FATTO
I commi dal n. 36 al n. 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016  contengono la disciplina della c.d. “convivenza di fatto” che può riguardare due persone, di qualunque sesso, purché siano: maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Come fare

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76   recante la “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, con la quale il Legislatore introduce nell’ordinamento giuridico i nuovi istituti della “unione civile” e della “convivenza di fatto”.

Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 Giugno 2016   sono state definite le prime indicazioni riguardanti gli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto, di registrazione dell’eventuale contratto di convivenza e rilascio delle relative certificazioni.

Cosa serve

Ai conviventi di fatto si estendono:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per - quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni.
- la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; 
- il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
- il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
- l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito;

Iscrizione e registrazione delle convivenze di fatto:
L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).
Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Montirone, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono compilare apposito modello che deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso all’Ufficio Anagrafe con la richiesta di residenza (vedi istruzioni “iscrizioni anagrafiche e cambio di abitazione”):
-  tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
-  tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: comune.montirone@comune.montirone.bs.it
-  tramite fax al numero 030/2677340
- tramite raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Montirone – Piazza A. Manzoni n. 17 – 25010 MONTIRONE (BS).
ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Montirone ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.
In entrambi i casi sopra descritti, il Settore Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.

Cessazione della convivenza di fatto:
e farlo pervenire in anagrafe con allegata la copia di un documento di identità, la richiesta può essere effettuata anche da una sola delle parti.

 

 

Cosa si ottiene

CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto possono anche disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere sempre modificato nel corso della convivenza.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ha l’obbligo di trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.

Registrazione del contratto di convivenza:
I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.
Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso in copia all’Ufficio Anagrafe (PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it), a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. L’Ufficio provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista. Assicura, inoltre, la conservazione della copia trasmessa agli atti dell’ufficio.
Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.
Certificazione anagrafica:
Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all’eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.

Nota bene:
i casi indicati sotto il paragrafo "cessazione della convivenza di fatto" concluderanno la convivenza ma non risolveranno il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere quest’ultimo è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza Alessandro Manzoni, 17, 25010 Montirone BS

Telefono: 0302677097 int.1
Email: comune.montirone@comune.montirone.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it

Pagina aggiornata il 30/06/2024