Ai conviventi di fatto si estendono:
- gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per - quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
- il diritto per il convivente superstite, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, di continuare ad abitarvi per un periodo massimo di 5 anni.
- la facoltà per il convivente superstite di succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente;
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
- il diritto, a favore del convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell’impresa del partner, di partecipare agli utili in maniera commisurata al lavoro prestato;
- il diritto per il convivente di fatto di poter essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno nel caso in cui l’altra parte venga interdetta o inabilitata;
- l’equiparazione della convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno derivante da fatto illecito;
Iscrizione e registrazione delle convivenze di fatto:
L’iscrizione anagrafica delle convivenze di fatto deve essere eseguita secondo le procedure già previste dall’ordinamento anagrafico e disciplinate dagli artt. 4 e 13 del DPR 223/1989 (c.d. “Regolamento Anagrafico”).
Prima iscrizione anagrafica o cambio di indirizzo: due persone di identico o di diverso sesso che intendono dichiarare all’Anagrafe del Comune di Montirone, all’atto della prima iscrizione o di un cambio di indirizzo, che esse convivono e sono legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale devono compilare apposito modello che deve essere presentato allo sportello al momento della richiesta di iscrizione oppure trasmesso all’Ufficio Anagrafe con la richiesta di residenza (vedi istruzioni “iscrizioni anagrafiche e cambio di abitazione”):
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
- tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo: comune.montirone@comune.montirone.bs.it
- tramite fax al numero 030/2677340
- tramite raccomandata indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Comune di Montirone – Piazza A. Manzoni n. 17 – 25010 MONTIRONE (BS).
ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Registrazione della convivenza di fatto di persone già residenti: il modello di dichiarazione di convivenza di fatto può essere spedito, nelle forme di cui sopra, o presentato agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, anche nel caso in cui i dichiaranti siano già residenti allo stesso indirizzo nel Comune di Montirone ed intendano effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto.
In entrambi i casi sopra descritti, il Settore Servizi Demografici procede alla registrazione dei dichiaranti come conviventi di fatto, entro 2 giorni dalla ricezione della dichiarazione, aggiornando le loro schede anagrafiche. Successivamente effettua, ai sensi della vigente normativa anagrafica, gli accertamenti dei requisiti di legge con particolare riguardo alla stabile convivenza e coabitazione. L’esito degli accertamenti viene comunicato ai dichiaranti.
Cessazione della convivenza di fatto:
e farlo pervenire in anagrafe con allegata la copia di un documento di identità, la richiesta può essere effettuata anche da una sola delle parti.