Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Si definisce commercio sul aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- su aree pubbliche: le strade, le piazze, ecc.
- su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità
Per esercitare l’attività è necessario ottenere l’autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, in forma itinerante
L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene richiesta al Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
L’autorizzazione abilita:
- a svolgere l’attività con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, sul territorio nazionale;
- alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata ex novo più di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Al medesimo operatore è però possibile possedere anche più di una autorizzazione se le acquisisce per subingresso.
Per vendere in forma itinerante
L’esercente, in possesso dell’autorizzazione per il commercio su area pubblica, non è tenuto a chiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico quando la vendita è effettuata in forma itinerante con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, ovvero soste non superiori a 60 minuti. Diversamente è tenuto a chiedere la concessione di suolo pubblico.
Normativa
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15
Ordinanza Sindacale del 6 dicembre 1995,
Regolamento del Mercato
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche