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Quando non si può ricorrere all'autocertificazione
Le autocertificazioni non sono previste se rivolte all'autorità giudiziaria nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali.
Cosa si può autocertificare
· Dati anagrafici e di Stato Civile
Data e luogo di nascita, residenza , cittadinanza, godimento diritti politici, stati di celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato o divorziato, composizione della famiglia anagrafica, esistenza in vita, nascita del figlio/a, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente, tutti i dati contenuti nel registro di stato civile (ad esempio maternità, paternità, separazione o comunione di beni).
· Titoli di studio, qualifiche professionali
Qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica
· Situazione reddituale, economica e fiscale
Reddito, situazione economica, (anche ai fini della concessione di benefici, e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali), assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto o del tributo assolto, possesso e numero di codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente al dichiarante, carico familiare
· Posizione giuridica
Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, non aver riportato condanne penali, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato, non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
· Altri dati
Iscrizioni in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali, posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, posizione agli effetti degli obblighi militari, appartenenze a ordini professionali, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga.
Dove NON è utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà NON possono essere utilizzate nei rapporti con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
- conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
- esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
AUTENTICAZIONI
AUTENTICAZIONE DI COPIA
Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la copia autenticata.
L'autenticazione consiste nell’attestazione della conformità all’originale (che viene esibito per il confronto e la verifica) apposta in calce alla copia dal funzionario addetto al ricevimento (o, in alternativa, dal funzionario incaricato dal Sindaco o da un notaio o dal cancelliere del tribunale).
Il cittadino, per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazione a concorsi, potrà evitare di autenticare tutte le copie: sarà sufficiente che il medesimo dichiari che la copia è conforme all’originale; lo stesso discorso vale per le copie delle pubblicazioni per le quali si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticata, in quanto collegata ad un’istanza.
Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione, l’autenticazione va richiesta all’ufficio che ha in deposito l’atto.
Non sono autenticabili: gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, le fotocopie di certificazioni mediche.
AUTENTICAZIONE DI FIRMA
L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelliere del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento.
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto; non sono autenticabili le procure.
L’istanza può essere presentata o anche spedita tramite posta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata.
L'autenticazione della firma non può essere effettuata dal funzionario incaricato dal Sindaco:
- in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.);
- dichiarazioni di impegno o di volontà;
- accettazioni o rinunce di incarico;
- procure;
- scritture private e meri rapporti tra privati;
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolati dal codice civile.
In tali casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
NB: Si eseguono in esenzione o in marca da bollo in base all’uso.
- se l'uso (da specificare al momento della richiesta) prevede un'esenzione si rilascia senza applicazione della marca da bollo specificando la stessa;
- se in bollo (perchè la vigente normativa non prevede esenzioni) il cittadino si deve presentare munito di marca da bollo da €. 14,62 (una per ogni autentica richiesta).
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
Per ottenere un documento o un'autorizzazione da un ufficio della Pubblica Amministrazione (es.: passaporto, patente automobilistica o nautica, patente di operatore di conduttore di caldaie a vapore, porto d’arma, licenza di caccia o pesca, ecc.) l'interessato si presenta dal funzionario preposto al rilascio del documento, con una foto e un documento d'identificazione valido.
Chi non può presentarsi a quell'ufficio, può rivolgersi anche allo sportello dell’Anagrafe ed ottenere immediatamente l'autenticazione della fotografia.
Può essere autenticata anche la foto applicata sul libretto di pensione INPS, mentre quella applicata su libretto di pensione statale, emesso dal Ministero del Tesoro, o su quello di invalidità civile o di assegno d'accompagnamento, emessi dall’INPS, va autenticata all'Ufficio Pensioni.
Non possono essere effettuate autenticazioni di fotografia per partecipare a concorsi pubblici, per iscrizione a corsi, scuole di ogni ordine e grado, Università, gite scolastiche, società sportive, ecc.