La Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 ?Disciplina della vendita da parte di imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.
Per quanto riguarda gli adempimenti comunali previsti dal nuovo provvedimento precisiamo quanto segue:
- Comunicazione di inizio attivit?: gli artigiani che intendono iniziare la vendita per il consumo sul posto dei propri prodotti alimentari devono presentare apposita comunicazione; questo non esenta coloro che vogliono iniziare l?attivit? artigianale/produttiva di prodotti alimentari dalla presentazione della DIAP che assolve però solo agli adempimenti di tipo sanitario; analogamente chi svolge solo l'attività produttiva alimentare ma non vende per il consumo sul posto non dovrà presentare la comunicazione ma solo la DIAP;
- Imprese artigiane che già effettuano la vendita dei prodotti alimentari di propria produzione per il consumo sul posto: dovranno presentare apposita comunicazione entro il 31 dicembre 2009.
La norma precisa che l?attivit? di vendita per il consumo immediato deve essere accessoria all'attività di produzione. Il consumo dei prodotti deve avvenire all?interno dei locali e non all'esterno e le stoviglie devono essere a perdere senza servizio e assistenza di somministrazione.
La vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall?impresa artigiana è vietata, nel caso si volesse effettuare è necessario presentare la dichiarazione di inizio attivit? produttiva (DIAP) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2/2/07 n. 1.
La Legge non precisa i termini entro i quali gli artigiani che già svolgono l'attività debbano uniformarsi alle altre condizioni introdotte dal provvedimento quali orari di esercizio, esposizione cartello orario, esposizione elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati, si presume quindi che ci si debba attenere a tali prescrizioni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (20 maggio 2009).
Le sanzioni pecuniarie previste vanno da € 150,00 a € 1.000,00 che secondo quanto prevede la normativa 689/91 ammontano a € 300,00.