Agenzia d'affari

Servizio attivo

Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta.

Descrizione

Le Agenzie di affari sono imprese che agiscono da intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui per chiunque ne faccia richiesta.
Gli elementi che caratterizzano l’agenzia di affari sono:
l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti;
una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta;
la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera;
il fine di lucro.
Nella “Tabella agenzie d’affari“ sono indicate le più frequenti tipologie di agenzie d’affari per le quali è necessario presentare una denuncia d’inizio attività al Comune.
Invece:
- sono di competenza della Questura le agenzie matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni.;
- sono di competenza della Amministrazione Provinciale le agenzie di viaggi e turismo, di disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche
- sono di competenza della Camera di Commercio le agenzia di affari in mediazione, le agenzie o rappresentanze di commercio.
Requisiti
-Disponibilità dei locali
-L’esercizio deve essere conforme alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi
-Il titolare di una impresa individuale, i legali rappresentanti di una società, il rappresentante debbono possedere i requisiti morali

 

Come fare

Il titolare dell'agenzia d'affari deve:
Tenere esposta la dichiarazione d'inizio attività;
Tenere esposta la tabella delle prestazioni con le relative tariffe;
Astenersi dal compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe;
Astenersi dall'esercitare mansioni o compiti riservati dalla legge a determinati professionisti (notai, avvocati, commercialisti, ecc.);
Tenere, conservare ed esibire il Registro giornale degli affari, come previsto dall'art. 120 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 219 e 220 del R.D. 6/5/1940 n. 635. Il Registro deve essere compilato senza spazi in bianco con nome, cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito delle operazioni. I Registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e conservati dall'esercente per un quinquennio dall'ultima registrazione.
Effettuare operazioni soltanto con persone che esibiscono un documento di riconoscimento (art. 119 del R.D. 773/1931 e 219 del R.D. 6/5/1940 n. 635 i cui dati devono essere annotati sul Registro di cui alla lettera e).
Adempimenti presso il Comune
Apertura nuova attività – trasferimento – ampliamento
Modulo Agenzia d’affari
Elenco attività agenzia d’affari
Inizio effettivo attività agenzia d’affari

 

Cosa serve

Fare una fotocopia di tutto, allegati compresi;
Consegnare all’Ufficio Protocollo gli originali;
Farsi timbrare dall’incaricato dell’Ufficio Protocollo la fotocopia per ricevuta;
La fotocopia con il timbro di ricevuta dell’Ufficio Protocollo deve essere conservata all’interno dell’esercizio

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Imprese e Commercio

Piazza Alessandro Manzoni, 17, 25010 Montirone BS

Telefono: 0302677097 int. 8
Email: comune.montirone@comune.montirone.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/06/2024