Acconciatore

Servizio attivo

Acconciatore

Descrizione

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare (Art. 2 legge 17 agosto 2005 n.174).
I trattamenti ai capelli possono essere svolti anche utilizzando i prodotti cosmetici elencati nella legge 11/10/1986, n.713.
Non è necessario presentare la comunicazione inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui sopra, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Come fare

Requisiti
a) L’esercizio deve essere conforme alle norme vigenti in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro.
b) In ogni esercizio deve essere designato un responsabile tecnico professionalmente abilitato, nella persona
del titolare, di un familiare coadiuvante o di un dipendente in caso di impresa individuale,
di un socio partecipante al lavoro o di un dipendente in caso di impresa societaria.
L’attestato di abilitazione professionale è rilasciato dalla Commissione Provinciale Artigianato presso la Camera di Commercio di Brescia

Adempimenti presso il Comune
Apertura nuova attività
Diap Mod A e scheda 3 -
Subentro attività
Diap Mod. B e scheda 3 -
Cessazione -sospensione - cambio ragione sociale
Diap Mob B
Trasferimento
E’ trattato come una cessazione e una nuova apertura

Normative

Legge 17 agosto 2005, n. 174;
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 10 comma 2
Legge 7/8/90 n. 241 art 19.
Regolamento Locale di Igiene Tipo

 

Cosa serve

Documentazione da presentare

Allegare oltre ai documenti indicati nei moduli
- l’attestazione del versamento eseguito a favore della:
“AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TESORERIA”
c/c n. 11846227, per l’importo di € 33,00
utilizzando un bollettino a tre tagliandi.

Fare tre fotocopie di tutto, allegati compresi;
Consegnare all’Ufficio  Protocollo gli originali e una delle tre fotocopie;
Farsi timbrare e restituire dall’incaricato dell’Ufficio Protocollo  due fotocopie e l’originale e una fotocopia depositarle in comune.

 

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Sanzioni
Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla L. 17 agosto 2005, n.174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
In caso di dichiarazioni false l’ufficio può vietare o sospendere l’attività.
Si rammenta che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere comportano la decadenza dai benefici conseguenti alla comunicazione di inizio attività. Le dichiarazioni false o mendaci, inoltre, costituiscono reato (art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Imprese e Commercio

Piazza Alessandro Manzoni, 17, 25010 Montirone BS

Telefono: 0302677097 int. 8
Email: comune.montirone@comune.montirone.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/06/2024