Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio, da un segretario comunale oppure da un altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.
Il segretario competente è quello del comune dove ha sede l'associazione di volontariato.
L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve anche dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.
Come fare la richiesta di vidimazione
Le Associazioni di volontariato devono presentare la richiesta di vidimazione dei registri aderenti e consegnare il registro da bollare alla Segreteria Generale del Comune.
- Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
- Nei registri rilegati (es. di Buffetti), devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell’Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari)
- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato
I registri vidimati vengono restituiti di norma entro 20 giorni dalla richiesta.
Normativa e regolamenti
D.M. 14.2.1992
D.M. 16.11.1992